Polizze Rc auto sempre sotto pressione, tra aumenti a due cifre e ipotesi di interventi legislativi in grado di contenere i costi all’origine dei rincari.

Ma già ora trovare una polizza più conveniente è possibile: basta avere un po’ di pazienza e mettere a confronto i preventivi sulla base delle proprie esigenze assicurative. Per lo stesso profilo di assicurato infatti esiste un notevole divario fra i premi proposti dalle compagnie all’interno di una stessa Area territoriale. Importante però è anche conoscere quali sono le regole, come si arriva alla firma di un contratto assicurativo, come comportarsi in caso di sinistro. E ricordarsi che l’assicurazione rca è obbligatoria: in caso di mancanza di copertura si rischiano sanzioni e anche pesanti ripercussioni economiche.

Profili e rincari 

E a guardare le tabelle a fianco elaborate da Iama per sei tipologie di guidatore (sulla base dei dati ricavati dai preventivatori online di un panel di 20 marchi tra compagnie tradizionali, dirette e banche, pari a una quota del 72% del mercato) si nota come i premi minimi e massimi 2011 e le variazioni rispetto a un anno fa si differenziano sia per profilo sia per territorio sia per impresa.

Prendiamo ad esempio un uomo di 35 anni, uno di 45, uno di 20 e una donna di 40 anni

Confronti e mobilità 

Ma ciascun profilo può anche pagare molto meno cambiando compagnia. E in alcuni casi c’è persino un calo rispetto a un anno fa. «Le differenze nella stessa area e per lo stesso cliente sono forti e la disponibilità a confrontare e a cambiare può essere determinante. Secondo la rilevazione annuale Iama su 10mila assicurati, il tasso di mobilità ha superato il 10%, ancora più basso di altri paesi europei (nel Regno Unito si tocca il 45%, in Germania e Spagna il 20%) ma i consumatori sono più consapevoli delle possibilità di risparmio derivanti dallo “shopping”». Ma non è solo la convenienza a spingere all’infedeltà: a contare ora (oltre a condizioni riguardanti limitazioni, esclusioni, clausole di rivalsa) è anche il servizio. Alcuni decidono di cambiare ad esempio perché hanno avuto difficoltà nella gestione del sinistro o nel rapporto con l’intermediario, altri perché influenzati dal passaparola. Snellimento delle procedure, semplificazione nella liquidazione, offerte con tecnologie evolute che danno più sicurezza (come i dispositivi satellitari), esistenza di centri assistenza, diventano insomma elementi che contribuiscono all’appeal delle proposte.

Come scegliere l’assicurazione più adatta

Prima della stipula di un contratto assicurativo RCA è bene considerare che, ormai da anni, le tariffe sono gestite liberamente da ogni singola compagnia. Quindi, è conveniente informarsi sul costo dei premi assicurativi di più società in modo da trovare la tariffa più vantaggiosa presente sul mercato.

E’, comunque, opportuno verificare e valutare non solo la tariffa applicata durante il primo anno, ma anche quella prevista per gli anni successivi, sia nel caso di uno o più incidenti che di nessuno.

Più nello specifico, elenchiamo alcuni consigli utili da seguire per comprendere quale assicurazione risulta essere più idonea in base a delle specifiche esigenze:

  • Confrontare i premi assicurativi delle differenti compagnie;
  • Richiedere preventivi gratuiti agli assicuratori contattati;
  • Verificare che l’assicuratore abbia compreso appieno le esigenze esposte nella stesura del contratto;
  • Accertarsi di essere stati introdotti nel corretto livello di bonus;
  • Esaminare a quanto è stata fissata la franchigia;
  • Assicurarsi che la polizza includa l’estensione europea;

Cos’è l’RCA

Con l’articolo n. 2043 del Codice Civile lo Stato fonda il concetto di Responsabilità Civile. L’RC, di fatto, è un istituto che comporta l’obbligo per ogni singolo individuo a risarcire una terza parte nel momento in cui dovesse arrecarle un danno, sia questo di natura dolosa o casuale. Con l’aumento della circolazione di veicoli, a partire dagli anni ’60, e con il conseguente aumento del rischio di causare o di rimanere lesi in incidenti stradali, lo Stato italiano ha provveduto alla stesura di una legge specifica, che obbligasse tutti i proprietari di autoveicoli a sottoscrivere una polizza assicurativa per coprire la Responsabilità Civile, atta a garantire e tutelare l’ordine civile. La legge è stata approvata nel 1969, ed ancora oggi è in atto, prevedendo l’obbligo di assicurare ogni veicolo o natante a motore: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi…”. [Legge n. 990/1969, art. 1]. La Responsabilità Civile, nel caso specifico delle automobili, è detta RCA, ovvero Responsabilità Civile Auto, ed in base alla suddetta legge è coperta da una polizza assicurativa obbligatoria che solleva l’assicurato dal risarcimento dei danni procurati a persone e/o oggetti a fronte di un incidente stradale. Infatti, grazie alla polizza RCA è la stessa assicurazione a pagare i danneggiamenti fisici o materiali causati a terzi dal mezzo di trasporto assicurato. Esiste, però, un limite oltre il quale l’assicurazione non copre più l’assicurato. Questo limite, chiamato massimale, viene fissato al momento della stipula della polizza e non può essere inferiore a 774.685,35 euro (ossia un miliardo e mezzo delle vecchie lire) per legge. Dato che in caso di incidenti gravi tale cifra potrebbe non essere sufficiente a coprire i danni arrecati, per non dover risarcire di tasca propria il denaro oltre la soglia del massimale, spesso l’assicurato preferisce aumentare la cifra, prevista a contratto, del massimale pagando un premio assicurativo di poco più alto. Di fatto, a fronte di un costo leggermente rialzato si può arrivare ad avere una copertura, ad esempio di un milione e mezzo di euro (circa il doppio rispetto al massimale previsto per legge).

Garanzie accessorie: furto, incendio e Kasko

L’assicurazione auto prevista per legge è la polizza per la Responsabilità Civile Auto, o RCA, ossia per la copertura dei danni causati dal veicolo ad altri. Ma esistono anche delle assicurazioni auto facoltative dette ARD (Assicurazione Rischio Diverso).
Le ARD sono anche conosciute come garanzie accessorie, o complementari, atte ad integrare e completare l’RCA imposta per legge.

Tra le garanzie accessorie maggiormente richieste vi sono le seguenti coperture:

  • furto;
  • incendio;
  • kasko;
  • assistenza completa

La polizza furto garantisce all’assicurato il risarcimento, sia totale che parziale, del valore commerciale del veicolo nel momento della sottrazione e/o del danneggiamento. Ad esempio, anche per i danni subiti a fronte del solo tentativo di scasso. E’, però, escluso che l’assicurazione copra la sottrazione di cose presenti all’interno dell’autovettura.

La copertura incendio, invece, copre i danni provocati dal fuoco all’autoveicolo, sia in caso di movimento su strada che in caso di sosta in un parcheggio. La polizza include tutti i danni da combustione causati da varie fonti come fulmini, esplosioni, corto circuiti, surriscaldamento di parti infiammabili, ecc., ma esclude l’indennizzo di oggetti presenti all’interno del veicolo. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la copertura si estende anche alle terze parti implicate: ad esempio, nel caso di danneggiamento al box di proprietà o in affitto, dov’è custodita l’auto, l’assicurazione risarcisce.

Spesso le assicurazioni creano un’unica polizza assicurativa furto-incendio, obbligando i propri clienti all’acquisto di entrambe le coperture.

In caso di furto, o di distruzione del mezzo tramite incendio, l’assicurato può sospendere l’RCA e ricevere il rimborso del premio pagato, a partire dal giorno successivo alla denuncia fino alla data di scadenza prevista dalla polizza; ma, per avere il risarcimento dei danni subiti, l’assicurato deve continuare a pagare le rimanenti rate della polizza furto o incendio preventivamente sottoscritta.

Con l’assicurazione Kasko la compagnia si assume la completa responsabilità di tutti i rischi provenienti dalla circolazione dell’auto, a prescindere dalla colpevolezza dell’assicurato. In concreto qualsiasi spesa, dovuta a danni arrecati o subiti dal veicolo, è sostenuta dalla stessa assicurazione (ad esempio: atti vandalici, calamità naturali, furto e incendio, ecc.). Di fatto si tratta di una polizza molto più costosa rispetto alle altre. Esistono però delle forme diverse di Kasko, rispetto a quella a valore intero, meno onerose, come:

  • a primo rischio assoluto: in cui viene definito un massimale di rimborso, durante la stipula della polizza Kasco, a prescindere dal valore del mezzo assicurato;
  • a primo rischio relativo: in cui viene definito un massimale di rimborso, durante la stipula della polizza Kasco, secondo una percentuale rapportata al valore del mezzo assicurato;
  • a secondo rischio: identica alla “primo rischio relativo”, ma a cui l’assicuratore permette all’assicurato di definire una franchigia a contratto, per diminuire il costo annuale della polizza;
  • a collisione: detta anche mini-kasco. Questo tipo di kasco stabilisce che l’assicurazione paghi solo per i danni derivanti da una collisione con un altro veicolo identificato.

Nella maggior parte dei casi, quando si sottoscrive un’assicurazione accessoria il valore commerciale del veicolo è il primo parametro che le compagnie assicurative considerano per quantificare il costo del premio annuale della polizza e dell’indennizzo in caso di incidente.

In quanto bene durevole, il valore dell’automobile è destinato a scendere con il passare del tempo e di conseguenza ogni anno l’importo della polizza sarà minore. E’, comunque, opportuno che l’assicurato verifichi che la propria compagnia valuti, di anno in anno, il valore dell’autoveicolo per ricalcolare il costo del premio annuale.

Lo stesso vale in caso di danneggiamento o furto, infatti l’assicurazione corrisponde una cifra pari al valore dell’auto nel momento del sinistro (nella maggior parte dei casi le quotazioni di riferimento vengono prese da “Quattroruote”).

Le assicurazioni online

Con l’avvento di internet, da qualche anno è possibile assicurare il proprio veicolo a motore anche attraverso la rete. Esistono diversi vantaggi che spingono gli assicurati a sottoscrivere una polizza online, tra i principali:

  • velocità: nel giro di pochi minuti è possibile avere preventivi senza impegno, confrontare i premi di più compagnie contemporaneamente ed acquistare la polizza più vantaggiosa;
  • comodità: è possibile sottoscrivere la polizza direttamente da casa semplicemente collegandosi al sito della compagnia assicurativa prescelta;
  • risparmio: i costi di gestione e di struttura diminuiscono per le assicurazioni e di conseguenza anche i premi delle polizze. E’ anche da considerare il risparmio di tempo e non solo di denaro.

L’acquisto di una polizza online fa parte di quelle operazioni definite di e-commerce. La commissione europea riconosce valide le transazioni effettuate tramite commercio elettronico definendo, e regolamentando, con leggi idonee il mercato virtuale. Secondo la comunicazione n. 157/1997 con il termine e-commerce si includono tutte le attività di compravendita effettuate tramite il trasferimento e lo scambio di dati per via elettronica. E’, quindi, possibile aggiungere un altro vantaggio alla sottoscrizione di polizze online: la sicurezza. L’importante è affidarsi a compagnie conosciute o che si appoggiano ad altre compagnie, istituti bancari o finanziari noti.

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