Questa settimana è partita una serie di ricorsi che la nostra Associazione ha presentato avverso alcune società di gestione del servizio idrico integrato.
Le aziende sono: Acea ato 5 Spa (provincia di Frosinone), Viveracqua Scarl (Regione Veneto), Acea ato 2 spa (provincia di Roma) e Acque spa (Toscana, Basso Valdarno).
Questi gestori hanno in comune l’aver indetto ognuno per proprio conto un bando di gara per la riscossione delle tariffe del servizio idrico integrato, e le relative morosità, attraverso l’iter coatto con iscrizione a ruolo e le ingiunzioni fiscali.
La selezione non ha previsto la pubblicazione del bando di gara ma esclusivamente procedure negoziate su invito (salvo che nel Veneto, dovesi è proceduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale Europea).
La particolarità del metodo di riscossione è che il Gestore, senza passare per un tribunale o in giudizio, ottiene direttamente un titolo esecutivo per procedere alla riscossione delle voci tariffarie e le morosità, con la conseguente possibilità di avviare pignoramenti. La conseguenza è che l’utente, per far valere qualsiasi inadempimento del gestore (per esempio un disservizio o un ritardo) dovrà per forza avviare dei giudizi in opposizione a tali titoli, senza peraltro avere la sicurezza che il ruolo o l’ingiunzione possano essere sospesi.
In sostanza, il consumatore deve pagare prima che la discussione abbia inizio.
“La cosa grave è l’introduzione di un circolo vizioso in cui a essere danneggiato è solo l’utente. Una sorta di “mordacchia per i reclami” – criticano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale CODICI -. Sappiamo infatti che il comparto del servizio idrico è caratterizzato da inadempienze del gestore o applicazioni voci tariffarie non dovute. Con questo sistema creato ad arte, il consumatore, anche solo per pochi euro, si dovrebbe sobbarcare degli oneri legali per veder riconosciuto il proprio diritto”.
“Il nostro ricorso chiede l’annullamento dei bandi presso il Tar del Lazio e del Veneto e della Toscana prende le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 2008”, conferma l’Avv. Carmine Laurenzano, dell’Ufficio legale del CODICI.
In particolare, da un’attenta lettura delle normative che disciplinano il settore, si desume che l’emissione dell’ingiunzione fiscale è riservata ai soli enti pubblici. Non si può quindi estendere alle società private, sebbene queste siano integralmente possedute dal pubblico.
Il fatto che poi i bandi siano partiti più o meno nello stesso periodo, fa ragionevolmente pensare che esista un vero e proprio accordo tra i gestori.
“Un cartello, quindi, che la nostra Associazione segnalerà all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, annuncia Giacomelli.