Codici: Ryanair condannata a risarcire un anziano cardiopatico e sua moglie

A seguito delle cancellazioni di massa dei voli Ryanair del settembre 2017, che tanti disagi hanno causato ai passeggeri del traffico aereo, arriva una nuova condanna nei confronti del vettore irlandese. Con sentenza depositata l’11 dicembre 2018, il Giudice di Pace di Brindisi, avvocato Nicoletta Erroi, ha accolto integralmente le richieste avanzate dal Segretario di Codici Lecce, l’avvocato Stefano Gallotta.

Ripercorriamo brevemente i fatti. Il 20 settembre 2017 due passeggeri pugliesi giunti all’aeroporto di Brindisi Casale apprendevano che il proprio volo FR8496, senza alcun preavviso, era stato cancellato. Dopo aver provato inutilmente a ottenere la riprotezione su un altro volo, la coppia era costretta a organizzare l’improrogabile trasferta a Milano in treno, a propria cura e spese, dovendo il marito sottoporsi a un’importante visita vascolare presso l’Ospedale San Raffaele, raggiunto, dopo un viaggio faticoso e stressante, solo nel pomeriggio del 21 settembre.
In assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata nei confronti del vettore irlandese, i due passeggeri si rivolgevano al Segretario di Codici Lecce, avvocato Stefano Gallotta, che citava la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.

Con sentenza n. 2300/2018, il Giudice ha condannato Ryanair, costituitasi in giudizio, a risarcire i passeggeri per il complessivo importo di circa 1.200 euro, oltre spese legali, riconoscendo 250 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria, oltre ai danni supplementari, come previsto dal Reg. CE 261/2004, e al rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione (biglietti per il treno Brindisi – Milano e quant’altro).

“Questa nuova pronunzia, relativa alle note cancellazioni del settembre 2017 che coinvolsero oltre 400 mila passeggeri – commenta il Segretario di Codici Lecce Stefano Gallotta, avvocato difensore dei due passeggeri – conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche i danni supplementari da violazione dei doveri di informazione e assistenza e il rimborso per le spese sostenute a causa dell’evento imputabile alla compagnia”.