Il legislatore, nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha previsto che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in caso di rigetto della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate quando: l’adesione è decisiva al fine del raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti stabilita per l’omologazione degli accordi; il soddisfacimento dei crediti fiscali offerti dal debitore-imprenditore commerciale sia più conveniente rispetto a quello derivante dall’alternativa liquidatoria.
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