Conciliazioni - CODICI | ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Cos’è e come funziona

La conciliazione si distingue dall’arbitrato in quanto il conciliatore, diversamente dall’arbitro, non è chiamato a decidere. Inoltre, la conciliazione si distingue dalla transazione in quanto non è sufficiente il mero incontro delle volontà delle parti, ma è richiesta la presenza e l’intervento attivo di un terzo (il conciliatore).

La conciliazione stragiudiziale serve, prima di iniziare un procedimento (giudiziario o arbitrale) o durante lo stesso, per verificare se vi siano spazi per sanare il conflitto in tempi brevi e a costi notevolmente ridotti. ​​​

​Arbitro Bancario e Finanziario

​L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice, non prevede infatti la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato. È un sistema stragiudiziale perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario. 

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Conciliazioni clienti energia Arera

​Il Servizio Conciliazione Clienti Energia, istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gestito da Acquirente Unico S.p.A., facilita la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di energia elettrica, gas e acqua, facendoli incontrare online e fornendo un conciliatore esperto che li aiuta a individuare una soluzione di comune accordo. Dal 1 gennaio 2017 il tentativo di conciliazione di fronte al Servizio Conciliazione è condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziaria. La conciliazione si può attivare solo dopo aver inviato formale reclamo al proprio venditore di energia elettrica e/o gas. Decorsi 40 giorni dal momento dell’invio o ricevuta una risposta non soddisfacente si può richiedere una conciliazione presso questo organismo.

Il procedimento di conciliazione dinanzi all’Acquirente Unico è totalmente gratuito.