Chi paga la tariffa per la fognatura ad Acea Ato 2 non è tenuto a farlo anche con il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, che inoltre non può richiederla attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La sentenza spartiacque
È quanto stabilisce la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Codici per un titolare di immobili su via Braccianese. Siamo nel Lazio, dove il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in cui nel frattempo il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano è confluito insieme a Maremma Etrusca e Pratica di Mare, gestisce un’area che comprende 132 Comuni delle provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Latina. Questa pronuncia, però, supera i confini regionali ed avrà conseguenze per tutta Italia.
Raccolta, collettamento e allontanamento acque meteoriche
“Abbiamo ottenuto – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – una vittoria importante, perché rappresenta uno spartiacque in una questione che si trascina da anni. Chi ha un immobile di proprietà su un terreno agricolo e paga la tariffa per la fognatura al gestore del servizio idrico integrato, non deve versare i contributi consortili o quantomeno ha diritto alla loro riduzione in quanto raccolta, collettamento e allontanamento delle acque meteoriche, già tassate tramite la tariffa di pubblica fognatura, non devono poi essere pagate nuovamente al Consorzio. Nel nostro caso, i soggetti coinvolti sono Acea Ato 2 e l’ex Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, ma il principio è valido per tutta Italia. Nella vicenda che abbiamo seguito, è dal 2002 che questa pratica illegittima si verifica, ovvero da quando è stata sottoscritta la convenzione che individua in Acea Ato 2 il gestore del servizio idrico integrato”.
Chi può riscuotere i tributi
Nel caso seguito da Codici, al contribuente è stata annullata una cartella esattoriale di oltre 3mila euro, notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. E qui si apre un altro fronte. “La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – spiega Marco Malandrucco, avvocato di Codici – ha stabilito che il Consorzio di Bonifica non ha il potere di ricorrere alla riscossione tramite ruolo esattoriale, in quanto ente pubblico economico. La legge non riconosce a questi soggetti il potere di riscuotere i tributi tramite ruolo. E non da oggi, ma dal 2010”.
Annullamento delle cartelle esattoriali
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma riscrive quindi la gestione tariffaria del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, ora Consorzio di Bonifica Litorale Nord, per quanto attiene il pagamento della tariffa per la fognatura, stabilendo un principio che, come detto, vale per tutta Italia. Chi ha un fabbricato di proprietà su terreno agricolo ed ha pagato sia la tariffa per la fognatura al gestore del servizio idrico integrato sia i contributi consortili, può rivolgersi all’associazione Codici, che studierà il caso fornendo tutte le indicazioni necessarie per richiedere l’annullamento della cartella esattoriale.