In caso di vacanza rovinata si ha diritto a rimborso e risarcimento danni.
Cancellazione del viaggio
Cancellazione del viaggio. Le norme dell’Unione Europee recepite in Italia dal Codice del Turismo contengono le regole a cui attenersi. Se la crociera viene cancellata, il passeggero ha diritto a ricevere il rimborso integrale di quanto pagato per il contratto di pacchetto turistico. In alternativa, può scegliere di imbarcarsi per un altro viaggio senza dover sostenere costi aggiuntivi.
Modifica dell’itinerario
Le compagnie hanno la possibilità di modificare i viaggi qualora sia necessario per motivi di sicurezza. È facoltà dei comandanti, infatti, spostare o anticipare le partenze o gli arrivi e saltare alcuni degli scali previsti. I Termini e Condizioni delle compagnie navali specificano che possono sempre attuare delle variazioni ai viaggi, senza la necessità di fornire un preavviso ai passeggeri. Tuttavia, in caso di variazione peggiorativa del viaggio, è dovuta al viaggiatore una riduzione del prezzo pagato.
Scarsa assistenza da parte della compagnia
Chi viaggia, in caso di disservizi, ha diritto a ricevere un’adeguata assistenza. Tale servizio include rifornimento di cibo e bevande e trasporto fino al luogo dove alloggiare. Se la crociera viene cancellata per motivi non controllabili da parte della compagnia, come condizioni metereologiche avverse, allora il passeggero non ha diritto a ricevere assistenza per l’alloggio. Nel caso di scarsa assistenza, si può fare un reclamo.
A chi rivolgersi
In caso di crociera da incubo è possibile richiedere il risarcimento, tramite raccomandata a/r o pec al tour operator. È possibile, inoltre, inviare reclami scritti alle compagnie di navigazione. È importante ricordare che c’è anche la possibilità di rivolgersi alle associazioni di consumatori per richiedere assistenza e tutela dei propri diritti.