Estinzione anticipata di prestito, finanziamento, credito al consumo, pensione

Hai sottoscritto un contratto per un finanziamento di credito al consumo, per un prestito, per la cessione del quinto dello stipendio o per la pensione? Devi sapere che la normativa prevede che tu possa estinguerlo anticipatamente in qualsiasi momento.

Commissione e rimborsi

Quando si chiede l’estinzione anticipata di un contratto di prestito, di un finanziamento oppure di una cessione del quinto, bisogna pagare una commissione. Può variare dallo 0,5% del residuo nell’ultimo anno di prestito all’1% dell’importo residuo. Non sono previste commissioni se il debito residuo è inferiore a 10.000 euro. Con questa soluzione, si ha diritto al rimborso di parte delle spese una tantum pagate inizialmente ed a non pagare interessi e spese mensili del periodo successivo alla data di estinzione.

La sentenza Lexitor

Con la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea, dal 2019 è riconosciuto non solo il rimborso delle spese ricorrenti, ma anche il rimborso delle spese legate alla conclusione del contratto. Sono i pagamenti sostenuti ad esempio al momento della sottoscrizione del prestito e possono riguardare l’attivazione o l’istruttoria, la gestione della pratica o la mediazione.

Come calcolare il rimborso

È facile intuire l’importanza di poter contare sull’assistenza di un esperto, che può risultare determinante per fare chiarezza tra curva degli interessi, piano di ammortamento ed altre voci. Anche perché non è detto che le cifre fornite dalla banca o dall’istituto a cui ci si è rivolti siano corrette. È importante, quindi, chiarire non solo la situazione del contratto che si vuole estinguere, ma anche le spese che bisogna sostenere e quelle che devono affrontare le banche.

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