Importante risultato per l’associazione Codici a tutela dei consumatori per quanto riguarda il settore delle sigarette elettroniche.
L’azione a tutela dei consumatori
Nei giorni scorsi il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, ha accolto le domande proposte nell’ambito dell’azione inibitoria collettiva nei confronti di Philip Morris Italia Srl. La questione ruota intorno ad alcune comunicazioni commerciali della società nell’ambito della vendita del dispositivo di sigaretta elettronica Veev e dei relativi dispositivi di ricarica Pods. Comunicazioni ritenute illegittime dall’associazione Codici in quanto vietate dalla normativa vigente, motivo per cui la vicenda è finita in Tribunale.
Le contestazioni
“A fronte del divieto, sia eurounitario che nazionale, di pubblicità commerciale delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – abbiamo chiesto la rimozione di una serie di comunicazioni commerciali/promozionali del dispositivo di sigaretta elettronica Veev e dei liquidi di ricarica Pods, poste in essere dalla Philip Morris Italia Srl. Due prodotti di cui viene evidenziata la minore nocività rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco. Il tutto enfatizzandone gusti ed aromi, riconducendone l’utilizzo ad un miglioramento dello status sociale del consumatore ed accostandone l’immagine alla sostenibilità ambientale. Accedendo al sito web del prodotto, di titolarità della Philip Morris Italia Srl, il consumatore viene immediatamente incentivato all’acquisto della sigaretta elettronica e dei liquidi di ricarica, con offerte promozionali complete di sconto. Comunicazioni commerciali e pubblicitarie effettuate anche tramite i principali social network e canali comunicativi, in particolare Facebook ed Instagram. Dall’esame della documentazione probatoria è risultata accertata la violazione del divieto di comunicazioni commerciali per le sigarette elettroniche ed i contenitori di liquido di ricarica rispetto a tutte quelle iniziative promozionali che utilizzano espressamente termini quali ‘occasione’ o ‘promozione’, e di conseguenza sono state inibite le comunicazioni commerciali che abbiamo indicato come illecite. Sono state, inoltre, riconosciute come iniziative promozionali vietate quelle cosiddette informazioni sui prezzi che, in realtà, sono dirette a promuovere la vendita, rappresentando al consumatore vantaggi economici immediati derivanti dall’acquisto dei dispositivi in questione”.
La sentenza
“Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha inibito con effetto immediato alla Philip Morris Italia Srl le comunicazioni commerciali illecite delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica sui propri siti web e canali social, ordinando alla società la rimozione delle comunicazioni commerciali ritenute illecite – conclude Giacomelli –. Siamo ovviamente soddisfatti di questa sentenza. Continueremo a monitorare il settore delle sigarette elettroniche al fine di tutelare i consumatori da comunicazioni commerciali poco chiare o che possono veicolare messaggi che non trovano corrispondenza nella realtà. Non dobbiamo dimenticare che di mezzo c’è la salute”.