Crociere da incubo

17 Febbraio 2021

Una crociera può trasformarsi in un incubo, in un’esperienza negativa a causa di cancellazioni, cambi di itinerario, ritardi, disservizi o altri problemi. 

La normativa di riferimento

Il sistema normativo italiano ed europeo prevede tutele specifiche e articolate per i passeggeri delle navi da crociera. Ecco cosa devi sapere per far valere i tuoi diritti. I diritti dei passeggeri che viaggiano in crociera sono tutelati da un sistema normativo articolato che comprende diverse fonti.

Per i pacchetti turistici, la disciplina fondamentale è contenuta nel Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011 e successive modifiche), che ha recepito la Direttiva UE 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Questa normativa si applica in quanto la crociera costituisce un pacchetto turistico, ossia una combinazione di servizi turistici organizzati e venduti a un prezzo forfettario, come definito dall’art. 33 del Codice del Turismo. Per il trasporto marittimo, i diritti dei passeggeri sono tutelati dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Per i danni alla persona e al bagaglio, trova applicazione la Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e bagagli, ratificata dall’Italia e modificata dal Protocollo del 2002.

Cancellazione della crociera

Se la tua crociera viene cancellata per motivi organizzativi e non per causa di forza maggiore, hai diritto, in base all’art. 41 Codice del Turismo, a:

  • scelta tra rimborso integrale del prezzo pagato, da effettuarsi senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso e pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di qualità inferiore con restituzione della differenza;
  • se la cancellazione da parte dell’organizzatore avviene in prossimità della partenza, importo a titolo di penale che, in caso di cancellazione negli ultimi giorni prima della partenza, può essere pari all’importo pagato per la crociera stessa.

Disservizi a bordo e responsabilità dell’organizzatore

Per i pacchetti turistici, l’art. 42 Codice del Turismo stabilisce che l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che siano prestati direttamente o da terzi. In caso di difetto di conformità, l’organizzatore deve porre rimedio al problema entro un termine ragionevole, altrimenti il viaggiatore può risolvere il contratto e ottenere il rimborso.

Danni alla persona: secondo la Convenzione di Atene, hai diritto al risarcimento fino a 400.000 DSP (circa 460.000-480.000€) per incidenti che provochino morte o lesioni personali. La responsabilità del vettore è presunta, salvo che dimostri il caso fortuito, forza maggiore o colpa esclusiva del passeggero.

Il danno da “vacanza rovinata”

La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha sviluppato importanti principi sul danno non patrimoniale da vacanza rovinata, stabilendo che lo stesso è risarcibile quando la lesione dell’interesse al pieno godimento della vacanza superi una soglia minima di tollerabilità, da valutarsi alla luce dei principi di correttezza e buona fede oggettiva.

L’art. 43 Codice del Turismo prevede espressamente il diritto del viaggiatore a un’adeguata riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni per difetti di conformità, con prescrizione di due anni dalla data del rientro (tre anni per danni alla persona).

Passeggeri con disabilità: tutele specifiche

Il Regolamento UE 1177/2010 garantisce che non può essere rifiutata la prenotazione o l’imbarco a causa di disabilità o mobilità ridotta, deve essere fornita assistenza gratuita nei porti e a bordo, e la compagnia deve essere informata delle esigenze di assistenza almeno 48 ore prima della partenza.

Clausole vessatorie: protezione inderogabile

L’art. 51-sexies Codice del Turismo prevede l’inderogabilità della disciplina sui diritti del viaggiatore. Sono nulle le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista per morte o danni alla persona, limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento o prevedono termini troppo brevi per i reclami.

Come far valere i tuoi diritti

1. Documenta tutto Conserva: biglietto, contratto di crociera, ricevute, fotografie dei disservizi, comunicazioni scritte dalla compagnia.

2. Presenta reclamo scritto Invia reclamo scritto alla compagnia di crociera specificando i fatti, i disagi subiti e le richieste (rimborso, compensazione, risarcimento).

3. Se la compagnia non risponde o rifiuta

Assicurazione di viaggio

Sebbene non obbligatoria, un’assicurazione di viaggio può coprire spese mediche, annullamento del viaggio per motivi personali e altri imprevisti. Per i pacchetti turistici, l’organizzatore deve garantire protezione in caso di insolvenza attraverso fondi di garanzia o assicurazioni, come previsto dalla Direttiva UE 2015/2302. Verifica sempre cosa copre la polizza e conserva tutta la documentazione.

Tensioni geopolitiche

La guerra in Medio Oriente è l’ultima di una serie di crisi internazionali che hanno ripercussioni anche sul turismo, le crociere così come i voli (qui la campagna di assistenza per chi viaggi in aereo). Quando si verificano situazioni del genere è opportuno, prima di prenotare o di partire, verificare la situazione del Paese meta del proprio viaggio consultando Viaggiaresicuri.it. Si tratta del portale della Farnesina, gestito dall’Unità di Crisi, creato per fornire ai cittadini italiani una panoramica ampia e diversificata di informazioni su tutti i Paesi del mondo.

Crociera da incubo? Fai valere i tuoi diritti

Hai subito disagi durante la tua crociera? Non lasciare che i tuoi diritti restino lettera morta. Contattaci per ricevere assistenza qualificata e ottenere il giusto risarcimento.

 

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