Diritti ad alta quota

17 Febbraio 2021

Cancellazione, ritardo, rimborso, voucher: i diritti ad alta quota dei consumatori.

Volo in ritardo, cancellato o negato imbarco? Ecco i tuoi diritti

Quando si verificano disagi durante un viaggio aereo, i passeggeri hanno diritti ben precisi garantiti dalla normativa europea. Conoscerli è fondamentale per ottenere il giusto risarcimento e l’assistenza dovuta.

Quali sono i tuoi diritti?

I diritti dei passeggeri aerei sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

Negato imbarco (overbooking)

Se ti viene negato l’imbarco contro la tua volontà a causa di overbooking, hai diritto a:

  • compensazione pecuniaria da 250€ a 600€ a seconda della distanza del volo;
  • scelta tra rimborso del biglietto, imbarco su volo alternativo o proseguimento verso la destinazione finale;
  • assistenza gratuita: pasti, bevande, sistemazione in albergo se necessario, trasferimenti;

Cancellazione del volo

In caso di volo cancellato, hai diritto a:

  • compensazione pecuniaria (da 250€ a 600€), salvo che la compagnia provi che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali;
  • rimborso del biglietto o volo alternativo;
  • assistenza: pasti, bevande, sistemazione in hotel se il volo alternativo parte il giorno successivo

La compensazione non è dovuta se sei stato informato della cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza o se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali (condizioni meteorologiche estreme, scioperi non della compagnia, emergenze sanitarie).

Ritardo prolungato

Se il tuo volo subisce un ritardo all’arrivo a destinazione finale di:

  • 2 ore o più per voli fino a 1.500 km: diritto all’assistenza (pasti e bevande);
  • 3 ore o più per voli intracomunitari oltre 1.500 km e voli tra 1.500 e 3.500 km: diritto all’assistenza;
  • 4 ore o più per voli oltre 3.500 km: diritto all’assistenza.

Se il ritardo all’arrivo è di 3 ore o più, hai diritto alla compensazione pecuniaria nelle stesse misure previste per la cancellazione, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon).

Importi della compensazione

Secondo l’art. 7 del Regolamento CE 261/2004:

  • 250€ per voli fino a 1.500 km;
  • 400€ per voli intracomunitari oltre 1.500 km e altri voli tra 1.500 e 3.500 km;
  • 600€ per voli oltre 3.500 km

Bagaglio smarrito, danneggiato o in ritardo

I diritti relativi al bagaglio sono regolati dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dall’Italia con Legge n. 12 del 10 gennaio 2004.

In caso di:

  • bagaglio smarrito o danneggiato: puoi richiedere un risarcimento fino a circa 1.288 Diritti Speciali di Prelievo (DSP), equivalenti a circa 1.500-1.600€;
  • ritardo nella consegna del bagaglio: stesso limite di risarcimento per le spese sostenute.

È fondamentale presentare reclamo scritto alla compagnia aerea entro:

  • 7 giorni dalla ricezione del bagaglio in caso di danneggiamento;
  • 21 giorni dalla data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere messo a disposizione in caso di ritardo.

Passeggeri con disabilità o mobilità ridotta

Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 garantisce protezione e assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Le compagnie aeree e i gestori aeroportuali devono fornire assistenza gratuita senza discriminazioni.

Come richiedere la compensazione?

  1. Conserva tutta la documentazione: carta d’imbarco, biglietto, comunicazioni della compagnia;
  2. Presenta reclamo scritto alla compagnia aerea entro termini ragionevoli, preferibilmente entro 2 anni dal volo;
  3. Se la compagnia non risponde o rifiuta: puoi rivolgerti all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per una procedura di conciliazione;

Quando la normativa europea si applica?

Il Regolamento CE 261/2004 si applica ai voli:

  • in partenza da un aeroporto situato nell’Unione Europea;
    in partenza da un aeroporto situato fuori dall’UE con destinazione in un aeroporto dell’UE, se operato da una compagnia comunitaria.

Attenzione ai termini

I diritti devono essere fatti valere entro i termini di prescrizione, che in Italia sono generalmente di 2 anni dalla data del volo per le azioni di risarcimento.

Tensioni geopolitiche

La guerra in Medio Oriente è l’ultima di una serie di crisi internazionali che hanno ripercussioni anche sul turismo, coinvolgendo i voli così come le crociere (qui la campagna di assistenza per chi parte in nave). Quando si verificano situazioni del genere è opportuno, prima di prenotare o di partire, verificare la situazione del Paese meta del proprio viaggio consultando Viaggiaresicuri.it. Si tratta del portale della Farnesina, gestito dall’Unità di Crisi, creato per fornire ai cittadini italiani una panoramica ampia e diversificata di informazioni su tutti i Paesi del mondo.

Problema con il volo? Ecco come richiedere assistenza

Hai subito disagi durante il tuo volo? Non restare senza tutela. Contattaci per ricevere assistenza e far valere i tuoi diritti.

 

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